• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00419 FATTORI, GIARRUSSO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, SILERI, RICCIARDI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che: il riconoscimento di legittimità di debiti fuori...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00419 presentata da ELENA FATTORI
mercoledì 25 luglio 2018, seduta n.026

FATTORI, GIARRUSSO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, SILERI, RICCIARDI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio dei Comuni è regolato dall''articolo 194 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

il parere espresso con deliberazione n. 173/2014/PAR dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nell'adunanza del 30 settembre 2014 ha ribadito che: "L'art. 194 co. 3 TUEL prevede che, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, deve provvedersi a norma dell'articolo 193, co. 3" e solo ove "non possa documentalmente provvedersi" in tal modo, è previsto il ricorso alla contrazione di mutui; in questo caso "nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse";

a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che ha consentito agli enti locali di indebitarsi esclusivamente per le spese di investimento (art. 119 della Costituzione), l'art. 41, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore (8 novembre 2001) della predetta legge costituzionale;

pertanto agli enti locali non è concesso indebitarsi con la Cassa depositi e prestiti se non per debiti maturati anteriormente all'8 novembre 2001;

il parere espresso dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Puglia, nella camera di consiglio del 29 settembre 2010, con deliberazione n. 93/PAR/2010 cita: «Sussiste, pertanto, ad avviso della Sezione, in presenza di una sentenza munita della formula esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per provvedere al riconoscimento del debito al fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive. D'altronde, come precisato dal successivo punto 102 del su richiamato principio contabile n. 2: "il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune". Con il provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio devono necessariamente individuarsi, ad avviso del Collegio, le fonti di finanziamento rilevata la sussistenza dell'obbligo di copertura finanziaria gravante sui provvedimenti di spesa sancita dall'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000. Infatti, come noto, la fattispecie del debito fuori bilancio costituisce un'obbligazione pecuniaria dell'Ente locale perfezionatasi giuridicamente ma assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano l'assunzione di impegni di spesa ed il provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito consente di ricondurre l'obbligazione nell'osservanza delle norme di contabilità mediante la individuazione delle risorse per farvi fronte. Come precisato dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 20/2007 depositata in data 3/04/2007, deve dedursi dalla ratio del sistema normativo nel suo insieme che il debito, una volta riconosciuto dall'Ente, deve essere finanziato ed adempiuto con necessaria celerità nel rispetto degli equilibri di bilancio anche al fine di evitare ulteriore aggravio per le finanze pubbliche. Deve, inoltre, aggiungersi che le linee guida per la predisposizione delle relazioni ai bilanci di previsione 2010 a cui devono attenersi gli Organi di Revisione Contabile degli Enti locali, approvate con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/AUT/2010 depositata il 16/04/2010, richiedono, alla domanda preliminare n. 13), se sono previsti stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal Consiglio Comunale manifestando particolare attenzione anche alle potenziali passività affinché gli Enti predispongano adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. La Sezione ritiene, quindi, opportuno precisare che qualora il Giudice di Appello disponesse la sospensione dell'esecutività della sentenza con il conseguente venire meno dell'obbligo di provvedere al riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, l'Ente potrebbe accantonare in via prudenziale e nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, idonee risorse atte a garantire la copertura del debito in caso di eventuale soccombenza»,

considerato che si apprende da notizie di stampa che il Comune di Aprilia (Latina) avrebbe omesso di indicare nel bilancio i 14.631.007,97 euro di debiti relativi al lodo arbitrale ASER. In particolare l'articolo di "mondoreale" pubblicato nel mese di ottobre 2017 riporta che: «La sentenza n.665/2016 del 2 febbraio 2016 della Corte d'Appello, ha rigettato il ricorso del Comune di Aprilia, ed ha reso esecutiva la decisione arbitrale, seguita all'addendum contrattuale del 2007, che ha dato luogo alla condanna del Comune di Aprilia ed al risarcimento dei danni nei confronti dell'Aser. Grazie alle dichiarazioni dell'assessore al bilancio, i cittadini sono venuti a conoscenza di un'altra pagina legata alla scandalosa vicenda ASER; ossia, del ricorso in Cassazione sul citato lodo arbitrale da parte del Comune di Aprilia." Presumiamo che detto ricorso debba contenere la richiesta, durante la pendenza del giudizio, della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato che può essere attesa dalla Corte per il "grave ed irreparabile danno" come eccezionale inibitoria della sentenza di appello (ex art. 373, comma 1, c.p.c.). Ciò in considerazione del fatto che, in caso contrario, il Comune sarebbe già stato chiamato a pagare l'importo della sentenza di appello»;

considerato infine che risulta agli interroganti che non sarebbe stato rispettato il principio dell'accantonamento in via prudenziale delle somme necessarie al riconoscimento dei debiti fuori bilancio con conseguente nocumento sulle reali voci ascritte nel bilancio stesso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;

quali strumenti di competenza intendano porre in essere al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, sia relativamente a quanto sancito per i bilanci degli enti locali che per gli affidamenti a società partecipate pubbliche.

(4-00419)