• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00239 (5-00239)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00239presentato daASCANI Annatesto diMercoledì 25 luglio 2018, seduta n. 33

   ASCANI e PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   come noto, nel dicembre 2017, la Commissione bilancio della Camera ha approvato la proposta emendativa presentata dall'interrogante riguardante le imprese culturali e creative; in tal modo è stato introdotto nella legge di bilancio 2018 il credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi;

   il credito d'imposta è stato previsto nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per il 2019 e il 2020 e rappresenta un incentivo fondamentale per la crescita del settore;

   l'articolo 1, comma 57, della manovra spiega cosa si intende per imprese culturali e creative affermando che: «Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati»;

   la manovra specifica, inoltre, che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'irap e non rileva ai fini della determinazione: della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi; della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico;

   con riferimento all'individuazione dei costi oggetto d'interesse, dei parametri da rispettare, dei tempi da seguire e soprattutto dei requisiti in termini di tipologia di attività da condurre al fine del riconoscimento dell'agevolazione, è necessario attendere la pubblicazione di un decreto attuativo da emanarsi a cura del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze; le risorse già assegnate per l'anno 2018 (500.000 euro) e per gli anni 2019 e 2020 (un milione di euro per ciascun anno) sono infatti ancora bloccate –:

   se e come il Ministro interrogato intenda intervenire sul punto.
(5-00239)