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Atto a cui si riferisce:
C.189 Istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 189

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, PARENTELA, GAGNARLI, GALLINELLA

Istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'ippica da sempre rappresenta una grande risorsa economica e culturale per la nostra Nazione e un patrimonio per i cittadini tutti e, pertanto, va tutelata e non associata unicamente a una mera attività ludica né tantomeno alla pura e degradata «scommessa».
  La presente proposta di legge mira al rilancio del settore, giunto ormai oltre il collasso, rilancio basato su legalità e trasparenza, correttezza, equità nei trattamenti, rispetto delle regole e pari opportunità per tutte le componenti.
  L'ippica italiana offre una serie di positive opportunità tra cui accoglienza per il pubblico, fruibilità per intere famiglie, ed è spesso collegata ad iniziative culturali e didattiche, essendo ricca di storia e tradizioni. Produce un importante indotto sia relativamente all'agricoltura che al commercio, inoltre tutela il verde pubblico, un patrimonio zootecnico storico e assicura impiego a oltre 50.000 operatori.
  Sin dal principio e, in ogni caso, fino ai primi anni ’90, l'ippica italiana si è autofinanziata attraverso il proprio bacino di scommettitori e tramite la distribuzione del gioco sia in ippodromo che nella propria capillare e ben distribuita rete di vendita (ex agenzie ippiche). L'invasione di altre tipologie di scommesse, prima sportive e poi d'azzardo (slot-machines, videolotterie, Bingo eccetera), gli avvicendamenti continui (13 tra presidenti e commissari straordinari in dieci anni!) ai vertici dell'ente di riferimento, ormai soppresso, Agenzia per lo sviluppo ippico (ASSI ex UNIRE), hanno determinato un tracollo dell'intero sistema che solo un immediato intervento strutturale può recuperare.
  Inoltre, ai problemi sopra richiamati si è aggiunta l'assenza colpevole di riforme sia strutturali che d'immagine, così come l'emanazione di provvedimenti che hanno distratto fondi dal settore dell'ippica, rendendo asfittica la sua gestione ed impossibile ogni forma di rilancio.
  La presente proposta di legge si pone fondamentalmente tre obiettivi:

   a) la tutela del benessere dei cavalli;

   b) la tutela pubblica del settore;

   c) la costituzione di una Consulta tecnica per il rilancio del settore ippico.

  L'immagine dell'ippica passa per il cavallo e non può prescindere dal suo stato ottimale di salute, dalla sua tutela e preservazione. Per questo il primo obiettivo è quello di vigilare proprio sul benessere del cavallo, (vero protagonista del settore), ovvero quello stato psicofisico dell'animale che lo rende idoneo a svolgere l'attività che gli viene richiesta.
  Il secondo obiettivo, come accennato, è la preservazione della «tutela pubblica», che consiste nella salvaguardia e nel controllo pubblico dell'intero sistema ippico italiano, sia rispetto alla trasparenza ed alla corretta emanazione ed applicazione di norme di carattere generale che alla tutela del cavallo atleta, creando i presupposti per il miglioramento della razza equina ed allontanando il rischio di abbattimento naturale e indotto di migliaia di capi, determinato dalla riduzione di corse e di fonti di sostentamento.
  Il terzo obiettivo è la costituzione di una nuova e più partecipata governance, che sia in grado di accompagnare l'ippica italiana verso un rilancio ed un ritorno all'autofinanziamento. Per ottenere questi risultati, sarà dunque necessario:

   a) richiamare l'applicazione del regolamento recante norme per la disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, avrebbe dovuto garantire una percentuale dei movimenti sulle scommesse raccolte dai concessionari da riversare nelle casse dell'UNIRE a sostegno dell'ippica, percentuale che la legge 1° agosto 2003, n. 200, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147», ha provveduto prima a spalmare e poi a condonare, determinando la cancellazione dei residui attivi (minimi garantiti) dai bilanci dell'ente, e per conseguenza un ammanco drammatico al montepremi ippico;

   b) confermare la somma già preventivamente destinata al settore ippico come forma di «risarcimento danni» causati dall'introduzione di nuove tipologie di scommesse, con una tassazione più agevolata ed un «payout» maggiore, che hanno sfruttato la rete delle agenzie ippiche esistenti danneggiando le scommesse ippiche a loro vantaggio. Non si può, infatti, privare proprio ora l'ippica di queste somme che le erano già state destinate negli anni precedenti e che le consentiranno, evitando gli errori commessi nel passato dalle diverse gestioni, di riassumere quel ruolo internazionale che tuttora conserva ed evitando, al contempo, la fuga (e la morte) di cavalli atleti e di professionalità dal Paese. Un intervento che potrà sostenere il rilancio del settore, con una imprescindibile e puntuale rendicontazione delle risorse pubbliche, impiegate unitamente all'indicazione della temporaneità dello stesso, individuabile in massimo tre-cinque anni.

  Relativamente alla costituzione della nuova governance, occorre ricordare che la legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, ha disposto la soppressione dell'ASSI e, pertanto, appare necessario approntare un governo del settore che sia in grado di affrontare e risolvere questioni inerenti a peculiarità specifiche, istituendo una «Consulta tecnica per il rilancio del settore ippico» che svolga tutta una serie di compiti funzionali e di supporto al presidente, nominato a capo del settore direttamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico).

  1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Consulta tecnica per la promozione del settore ippico, di seguito denominata «Consulta», con il compito di assicurare il coordinamento e la gestione unitaria delle politiche pubbliche per la tutela del cavallo, per l'incremento delle razze equine e per la promozione dello sviluppo del settore ippico e la salvaguardia dell'occupazione nel medesimo settore.
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme concernenti i compiti, il funzionamento e le modalità di costituzione della Consulta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.
(Composizione).

  1. La Consulta è composta:

   a) dal presidente, designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dagli operatori del settore ippico e dai concessionari di giochi;

   b) da dodici rappresentanti degli operatori del settore ippico, nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, così suddivisi: due componenti in rappresentanza dei proprietari (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza degli allevatori (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza degli allenatori (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza dei gestori di ippodromi, due rappresentanti del «sella» (un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione Italiana Sport Equestri – FISE) e due componenti in rappresentanza dei professionisti (un componente per i fantini del galoppo e uno per i guidatori del trotto). I rappresentanti di cui al periodo precedente sono nominati dalle singole categorie di appartenenza, in funzione delle disposizioni del presidente di cui all'articolo 4, comma 3, e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti della Consulta è riconosciuto il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni.

  2. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 3.
(Funzioni della Consulta).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Consulta svolge i seguenti compiti:

   a) redige il proprio statuto entro un mese dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2;

   b) redige la «Carta etica del benessere del cavallo» affinché tutte le attività si svolgano nel rispetto del benessere animale;

   c) vigila sull'anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010;

   d) vigila sui libri genealogici di razza;

   e) provvede alla stesura dei regolamenti tecnici delle corse di cavalli;

   f) mantiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni esterne per l'organizzazione delle medesime corse;

   g) definisce il calendario delle corse e si occupa della loro programmazione televisiva e della contrattazione dei relativi diritti;

   h) verifica il possesso dei requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva dei soggetti responsabili delle società di gestione degli ippodromi nonché dei proprietari, degli allevatori, dei guidatori o fantini e degli allenatori dei cavalli e degli altri soggetti operanti nel settore ippico ed equestre;

   i) verifica il possesso dei requisiti tecnici e patrimoniali degli ippodromi e delle relative società di gestione;

   l) approva il codice etico del settore ippico e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva nel medesimo settore;

   m) pone all'attenzione del presidente ogni questione inerente il settore ippico, proponendo le possibili soluzioni;

   n) nomina i membri della Commissione per il benessere del cavallo di cui all'articolo 6;

   o) esprime parere sulle nomine e sull'operato della Commissione scientifica antidoping istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  2. La Consulta esprime, con metodo democratico, parere vincolante sulle proposte del presidente sulle materie di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Funzioni del presidente della Consulta).

  1. Il presidente è il responsabile dell'organizzazione e della gestione operativa e contabile della Consulta.
  2. Il presidente cura e approva:

   a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

   b) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

   c) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;

   d) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

   e) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

   f) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

   g) la corretta gestione dell'anagrafe degli equidi detenendone le relative banche dati;

   h) la tenuta dei libri genealogici di razza e la tenuta in proprio del libro genealogico del cavallo da sella italiano;

   i) il mantenimento dei rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli affinché quest'ultima, nell'ambito della propria attività istituzionale, si interfacci a sua volta con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

  3. Il presidente individua i criteri e le modalità di elezione dei rappresentanti per singola categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), tra tutti i regolari iscritti alle singole categorie di appartenenza.

Art. 5.
(Attività di proposta del presidente della Consulta nei confronti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  1. Il presidente, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e formula proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di:

   a) modificare le modalità e le caratteristiche delle scommesse, nonché introdurre nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante della Consulta;

   b) destinare una quota della raccolta delle scommesse ippiche a sostegno del montepremi;

   c) ridefinire la disciplina della ripartizione della raccolta delle scommesse ippiche, in particolare prevedendo per le scommesse «Quartè» e «Quintè» l'assegnazione di vincite di consolazione o l'introduzione di un sistema di «jackpot» e individuando modalità per rilanciare le scommesse a quota fissa, elevando la percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout»;

   d) unificare i totalizzatori nazionale e locali per una più corretta gestione delle scommesse ippiche.

Art. 6.
(Istituzione della Commissione per il benessere del cavallo).

  1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione per il benessere del cavallo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione è composta da cinque membri nominati dalla Consulta tra medici veterinari ippiatri esperti in problematiche relative al benessere del cavallo.
  3. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quando necessario.
  4. La Commissione affianca e consiglia la Consulta e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

   a) monitora lo stato di attuazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela e di sanità dei cavalli e, ove lo ritenga necessario, propone alla Consulta le necessarie modifiche;

   b) promuove la conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di benessere dei cavalli presso gli operatori dei settori del comparto ippico ed equestre nonché la loro adeguata formazione al fine di diffondere e facilitare la concreta applicazione delle medesime disposizioni;

   c) collabora all'individuazione dei requisiti di benessere del cavallo nel rispetto dei princìpi di bioetica;

   d) collabora alla predisposizione di piani relativi alla ricollocazione dei cavalli al termine della loro carriera agonistica.

  5. I membri della Commissione svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alle riunioni e alle missioni comandate dalla Consulta.
  6. La Commissione svolge attività consultiva della Commissione scientifica antidoping istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all'ASSI, soppressa ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.