• C. 185 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.185 Disposizioni in materia di diritto dei disabili al lavoro


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, PARENTELA, GAGNARLI, GALLINELLA

Disposizioni in materia di diritto dei disabili al lavoro

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Esiste da tempo in Italia un sistema che stabilisce le regole per l'accesso nel mondo del lavoro delle persone disabili regolato principalmente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, la quale, oltre a definire i soggetti destinatari, stabilisce le modalità per accedervi attraverso il cosiddetto collocamento mirato. Ai fini dell'inserimento lavorativo sono così definiti «disabili» coloro che sono in possesso: di certificazione di invalidità civile superiore al 45 per cento, di invalidità del lavoro superiore al 33 per cento, di invalidità per servizio dalla 1a all'8a categoria ovvero sono ipovedenti o ciechi civili o sordi. Pertanto, coloro che a causa di una malattia di qualunque origine o tipo, o a causa di un incidente – escludendo le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro – ritengono di avere una ridotta capacità lavorativa e per questo motivo vogliono accedere alle liste del collocamento mirato devono richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile e la valutazione delle condizioni di disabilità, prevista espressamente dalla legge n. 68 del 1999, cioè la definizione delle capacità utili allo svolgimento di un'attività lavorativa.
  La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 prevede che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi (di cui all'articolo 8 della predetta legge) gestiti dall'agenzia del lavoro. Hanno diritto a iscriversi alle liste del collocamento mirato i soggetti indicati all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, ossia coloro ai quali sia stata riconosciuta l'invalidità:

   a) civile: almeno pari al 46 per cento accertata dall'unità operativa della medicina legale;

   b) del lavoro: almeno pari al 34 per cento accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

   c) di guerra, civile di guerra o per servizio;

  d) le persone non vedenti o i sordi; le persone appartenenti alle categorie (temporaneamente assimilate a quella dei disabili in attesa di una specifica normativa) degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, guerra o servizio, nonché dei profughi e degli italiani rimpatriati (articolo 18 della legge n. 68 del 1999).
  La crisi economico-finanziaria di questi anni ha raggiunto il culmine delle proprie nefaste conseguenze nel problema occupazionale, con una disoccupazione giovanile giunta addirittura al 39,3 per cento. Conseguenze che si ripercuotono negativamente anche nella ricerca di un posto di lavoro da parte dei soggetti svantaggiati, i quali vedono oggi affievolirsi notevolmente le possibilità che erano state date loro dalla legge n. 68 del 1999 presso i datori di lavoro privati e pubblici. La crisi, infatti, oltre a generare lo stato di disoccupazione di molti lavoratori con ricadute negative in tanti ambiti familiari, ha sottratto molti posti di lavoro anche ai disabili.
  Dallo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 risulta che in Italia la percentuale dei disabili avviati al lavoro è in continua e costante diminuzione, così come evidenziato dalla VII relazione al Parlamento sulla legge n. 68 del 1999 del 2 novembre 2014. Tali dati confermano come il numero di disabili avviati al lavoro sia collegato alle dinamiche macro e micro-economiche. Nel 2010, ad esempio, la pubblica amministrazione ha, di fatto, supplito a un'oggettiva diminuzione dei posti riservati ai disabili presso le aziende private garantendo così una costanza degli avviamenti al lavoro. La «norma», difatti, obbliga le aziende ad avere nel loro organico un certo numero di disabili iscritti alle liste della legge n. 68 del 1999 ma, come è facile intuire, si verifica spesso una resistenza rispetto alle imposizioni, anche perché la legge non stimola in tal senso i datori di lavoro.
  Proprio per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge n. 68 del 1999 si ritiene necessario, oltre a una rivisitazione della medesima normativa, promuovere anche nuove iniziative legislative che garantiscano gli obiettivi alla base dei princìpi e dei valori di solidarietà e di dignità che assicurino la libera determinazione degli esseri umani nelle relazioni sociali. Oggi lo Stato, oltre alla citata legge n. 68 del 1999, prevede norme che stabiliscono regole per il prepensionamento anticipato dei lavoratori disabili sia con contributi figurativi per il pensionamento sia con la pensione anticipata di vecchiaia.
  Nel primo caso, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3), consente ai lavoratori sordi e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore disabile (invalido o sordo) può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, inoltre, prevede che ai centralinisti non vedenti sia riconosciuto, a richiesta, il beneficio di quattro mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, precisa poi che il beneficio dei quattro mesi di contribuzione figurativa, prima previsto solo per i centralinisti non vedenti (legge n. 113 del 1985), viene esteso a tutti i lavoratori non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
  Al contempo, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8), prevede la possibilità per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80 per cento di anticipare l'età pensionabile (pensione di vecchiaia a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini). La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13495 del 2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con un'invalidità pari o superiore all'80 per cento, comprese le persone con sordità prelinguale, precisando inoltre che l'invalidità da considerare è quella civile definita dalla tabella di cui al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. Diverso, invece, è il trattamento per i lavoratori non vedenti, nel quale è ancora vigente il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 anni per gli uomini (articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, confermato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992). Infine, altre norme agevolative in favore dei disabili sono previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Ma nonostante tutte queste normative ad hoc, le verifiche effettuate portano a osservazioni sconfortanti sulla reale efficacia della normativa sul collocamento (che si presume «obbligatorio») dei disabili. Fermamente convinti che il lavoro per il disabile sia il mezzo migliore per il suo reinserimento sociale nonché il mezzo di produzione della qualità della sua vita, risulta necessario intervenire energicamente e in modo più incisivo (nonostante il delicato momento sociale) attraverso una rete di sostegno che riduca il rischio di esclusione sociale e promuova la piena integrazione sociale e lavorativa.
  Con l'obiettivo di favorire l'occupazione di un numero sempre maggiore di soggetti svantaggiati ma anche o soprattutto con quello della promozione dell'autonomia, dell'indipendenza della persona disabile, offrendole la possibilità di vivere la società in modo più libero e dignitoso piuttosto che assistenziale (in quanto il lavoro risulta essere l'elemento che più di ogni altro riscatta la condizione della persona disabile in termini di autonomia, di indipendenza economica e di consapevolezza del proprio valore), con la presente proposta di legge si punta a effettuare il cosiddetto turnover tra lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento, con almeno 25 anni di contributi effettivamente versati e che al momento della domanda abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione da almeno 25 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Pensionamento anticipato dei disabili).

  1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento, che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivo e continuativo, nei venticinque anni precedenti alla data della domanda di pensione, su loro richiesta possono essere collocati in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica.
  2. Ai fini di cui al comma 1 i periodi di aspettativa a qualunque titolo sono da intendere quale prestazione di lavoro continuativo ed effettivo.

Art. 2.
(Modalità di calcolo della pensione).

  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui all'articolo 1 della medesima legge la pensione è calcolata in misura pari a quella prevista al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'importo del trattamento è pari al 100 per cento della base pensionabile.

Art. 3.
(Decorrenza).

  1. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al richiedente le condizioni giuridiche ed economiche relative alla pensione. Il collocamento in pensione decorre dal giorno dell'accettazione della richiesta.