• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00392 D'ALFONSO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: una problematica di assoluto rilievo sta interessando oramai da tempo l'asse stradale dell'Abruzzo,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00392 presentata da LUCIANO D'ALFONSO
giovedì 19 luglio 2018, seduta n.024

D'ALFONSO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

una problematica di assoluto rilievo sta interessando oramai da tempo l'asse stradale dell'Abruzzo, denominato "asse attrezzato", fondamentale collegamento fra l'autostrada A25, la città di Chieti e quella di Pescara, una delle principali direttrici di traffico su cui si regge l'intero sistema infrastrutturale regionale;

le difficoltà riguardano il mancato pagamento delle indennità espropriative, il risarcimento dei danni e interessi e rivalutazioni, conseguenti a sentenze passate in giudicato dovute agli aventi diritto;

il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, per concessione assentita dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 3363/ASI del 14 gennaio 1979 ha provveduto alla realizzazione nell'agglomerato industriale Chieti-Pescara dell'arteria stradale denominata asse attrezzato: Prog. SAI/VP 491, Prog. SAI/VP 491/2 e Prog. SAI/VP 491/3;

con decreto prot. n. 5926 del 4 novembre 1997 il Ministero dei lavori pubblici ha classificato il tratto di strada con la denominazione "strada statale n. 16 DIR. C. del porto di Pescara" con i seguenti capisaldi di itinerario: "innesto strada statale n. 16 presso Pescara-porto di Pescara";

attualmente, l'asse attrezzato, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1773 del 4 febbraio 1993, è classificato "autostrada senza pedaggio", con denominazione "raccordo autostradale Chieti-Pescara";

con verbale di consegna provvisorio sottoscritto in data 5 settembre 1993, con successivo verbale sottoscritto in data 4 maggio 1993 e con ultimo verbale di consegna provvisorio sottoscritto in data 14 aprile 1998, veniva ceduta all'Anas la gestione dell'intero asse attrezzato per consentire l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione nonché la gestione dell'intera arteria;

con nota datata 9 aprile 1998, prot. n. 1247, l'allora commissario regionale esprimeva la sua più ampia riserva di riesaminare l'assetto dei rapporti, anche pregressi, tra il Consorzio e l'Anas per l'intera arteria stradale nell'intento di agire per ottenere una forma di ristoro degli oneri sopportati dall'ente consortile per la costruzione dell'opera per l'esproprio e per i danni insorti;

ad oggi, per una serie di riserve poste da entrambe le parti, il passaggio di consegna definitivo dell'arteria non è avvenuto;

considerato che:

il Consorzio nel corso degli anni ha sempre rendicontato ai vari enti e Ministero finanziatori dei vari lotti del progetto le somme ricevute, asserendo la mancanza di contenziosi con le ditte realizzatrici e professionisti;

nel corso degli anni il Consorzio aveva provveduto con atti a parte a far presente all'Ufficio coordinamento progetti ex Agensud del Ministero l'esistenza di cause pendenti presso la giurisdizione ordinaria per indennità di espropriazione;

la situazione debitoria relativa a tali problematiche al 31 dicembre 2015, data dell'approvazione del piano di liquidazione del Consorzio, ammontava 12.930.715,62 euro;

tale debito è relativo a: 1) sentenze passate in giudicato emesse in favore di numerosi cittadini proprietari dei terreni attraversati dall'asse viario per un totale di 8.887.264 euro; in tale situazione l'originario debito per effetto di rivalutazioni ed interessi è aumentato di oltre 40 volte; 2) sentenze passate in giudicato e riserve avanzate dalla società Farsura SpA, costruttrice del lotto n. 491/2 per 2.252.290 euro a causa di ritardati pagamenti. Poiché il Consorzio non ha onorato per intero la quota a suo carico, trattandosi di una transazione conservativa, si è ripristinato l'ammontare del debito originario. Al riguardo pende un giudizio presso il Tribunale de L'Aquila autorizzato dal fallimento della Farsura SpA; 3) sentenze passate in giudicato a favore di ditte confinanti con l'arteria nei tratti relativi al lotto n. 491/2 e al lotto n. 491/3 per un ammontare complessivo di 1.791.160,90 euro;

a seguito di numerosi colloqui tra Regione Abruzzo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presidente Anas, nonché alle riaperte interlocuzioni con il vertice tecnico del Ministero, dato che la suddetta opera è stata realizzata con fondi "ex Agensud", è emersa l'esigenza di procedere in applicazione dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che detta norme per il completamento e la liquidazione delle opere delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

con nota del 9 aprile 2018, prot. n.0001115, il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara ha trasmesso anche al Ministero i prospetti riepilogativi: allegato A, in cui sono rendicontati tutti i pagamenti effettuati dal Consorzio con l'utilizzo della somma di 3.500.000.000 lire messi a disposizione dal direttore generale pro tempore del Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento del 22 settembre 1999, n. 1633, a tacitazione definitiva di tutte le controversie relative agli espropri di cui al lotto n. 491/3; allegato B, contenente prospetto riepilogativo dei debiti non in contenzioso; allegato C, in cui sono riportate le informazioni sui singoli progetti, la loro descrizione, le imprese coinvolte, i tempi di apertura al traffico, i rapporti con ANAS ed i debiti nei confronti degli espropriati suddivisi per singoli progetti,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione al pagamento degli indennizzi ai proprietari espropriati non ancora soddisfatti, per sentenze passate in giudicato e per i giudizi ancora in corso.

(4-00392)