• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00212 (5-00212)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00212presentato daEMILIOZZI Mirellatesto diVenerdì 20 luglio 2018, seduta n. 31

   EMILIOZZI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo la XVIII relazione semestrale dell'ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, i casi di sottrazione di minori che riguardano l'Italia sono 435;

   gli interroganti sono venuti a conoscenza di un nuovo caso di sottrazione di minore che ha per protagonista L.G.M., figlio di L.M. e M.d.M.S.S.;

   il 13 settembre 2016 la madre di L.G.M. ha lasciato l'Italia alla volta del Messico, portando con sé il figlio, che all'epoca aveva tre anni, per una vacanza della durata di un mese concordata con il padre. Il rientro era stato infatti previsto per il 14 ottobre;

   una volta in territorio messicano, però, le comunicazioni della madre sono diventate sempre più sporadiche e sfuggenti, rifiutando al padre, tra l'altro, l'invio di foto o video del figlio;

   in risposta alle sollecitazioni del padre, nei mesi successivi la madre ha ripetutamente rassicurato il coniuge, promettendo che avrebbe fatto immediato ritorno in Italia;

   tuttavia, dopo aver addotto le scuse più disparate per giustificare gli annunci dei continui rinvii del rientro, il 12 dicembre 2016, contattata telefonicamente dal padre, la medesima confessava di non avere alcun biglietto aereo per l'Italia. Di più, informava il coniuge di volersi separare dal marito e di non voler fare rientro in Italia;

   il giudice del tribunale di Pesaro dottoressa Carbini, magistrato titolare della causa di separazione avviata dal signor L.M., a quanto consta all'interrogante, ha concesso in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore al padre;

   il tribunale di Tlanepantla de Baz (Messico) ha emesso una sentenza di appello in data 10 aprile 2018 nella quale ha disposto il rimpatrio immediato del minore presso la residenza abituale in Italia, confermando quanto già stabilito nel luglio 2017 al termine del primo grado di giudizio;

   nonostante la sentenza del tribunale messicano fosse provvisoriamente esecutiva, le ricerche da parte degli organi di polizia messicani non sono state avviate con la dovuta celerità e immediatezza, a giudizio dell'interrogante in palese violazione della Convenzione dell'Aja del 1980 relativa alla sottrazione internazionale di minori, di cui sia l'Italia che il Messico sono firmatari;

   la Convenzione dell'Aja del 1980, infatti, stabilisce espressamente che l'interesse primario del minore è quello di un «immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale», prevedendo, all'articolo 7 una costante e proficua collaborazione tra gli Stati membri soprattutto in relazione all'attività di polizia finalizzata alla localizzazione e del rimpatrio del minore;

   tuttavia, ad oggi, a distanza di quasi tre mesi dalla sentenza di rimpatrio emessa dagli organi giudiziari messicani, le autorità di polizia del Messico incaricate della localizzazione e della riconsegna del minore al proprio Stato di residenza abituale, l'Italia, non hanno ancora provveduto a rintracciare L.G.M. Le medesime autorità di polizia, a quanto consta all'interrogante hanno fornito sporadiche e lacunose informazioni sullo stato delle ricerche, impedendo nei fatti un'attiva collaborazione con l'autorità centrale italiana;

   il risultato di tutto questo è che, a quasi due anni di distanza, L.G.M., che si appresta a compiere 5 anni, non ha ancora fatto rientro in Italia –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere per consentire la localizzazione di L.G.M. e favorire il suo rientro in Italia;

   se i Ministri interrogati non intendano attivarsi nelle opportune sedi internazionali per rendere più efficaci le previsioni della Convenzione dell'Aja del 1980, anche attraverso una sua integrazione riguardo ai tempi delle procedure di urgenza e ai mezzi di impugnazione.
(5-00212)