• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00169 (5-00169)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00169presentato daVITIELLO Catellotesto diMartedì 17 luglio 2018, seduta n. 28

   VITIELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo all'articolo 46, che la prova scritta dovrà svolgersi con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali;

   con la legge citata sono state modificate le regole relative al tirocinio professionale, prevedendo la possibilità di accordi fra ordini forensi e università e introducendo la frequenza obbligatoria;

   l'articolo 48 prevede che «fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio»;

   il comma 2-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, modificando l'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, ha prorogato di un anno il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), consentendo lo svolgimento dell'esame con la disciplina previgente fino al 2 febbraio 2018;

   con decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 48, sono stati intensificati i controlli alle prove scritte per evitare l'ingresso di codici esplicati e congegni informatici, le aule sono schermate ed è garantita la segretezza dei temi;

   con lo stesso decreto ministeriale si affida al Ministero la banca dati dalla quale i commissari d'esame, nel corso della prova orale, attingeranno le domande da rivolgere ai candidati;

   in attuazione della legge n. 247 è stato emanato il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, che impone di frequentare i corsi organizzati da consigli dell'Ordine, associazioni forensi o altri enti accreditati, della durata di 160 ore in 18 mesi e una frequenza obbligatoria per l'80 per cento;

   l'articolo 10 del citato decreto prevede che il regolamento si applichi «ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore»;

   dal 2 febbraio 2018, in assenza di proroghe, è entrato in vigore l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012;

   la conseguenza è che i tirocinanti non avranno il tempo per la necessaria preparazione in assenza dei codici annotati con la giurisprudenza –:

   se non ritenga di dover adottare iniziative normative dirette a prorogare il termine previsto dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in maniera da permettere l'adeguamento degli ordini forensi riguardo ai corsi di formazione.
(5-00169)