• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/00804/024    premesso che:     l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;     in base al succitato articolo, le...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00804/024presentato daLUCCHINI Elenatesto diGiovedì 19 luglio 2018, seduta n. 30

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;
    lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;
    la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello dei decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie;
    in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;
    a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.
9/804/24. Lucchini, Badole, Benvenuto, Patassini, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.