• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00804/044    premesso che:     l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato e rispetto ad altri Paesi, tuttavia, a pericolosità sismica ben...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00804/044presentato daLORENZONI Gabrieletesto diGiovedì 19 luglio 2018, seduta n. 30

   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato e rispetto ad altri Paesi, tuttavia, a pericolosità sismica ben maggiore, l'Italia ha un patrimonio edilizio altamente vulnerabile, tra cui, sfortunatamente, anche le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, destinate ad ospitare un elevato numero di persone, tra cui, ricordiamolo, le scuole. Ciò rende tristemente l'Italia un Paese a rischio sismico molto elevato, come dimostrano i nostri periodici eventi luttuosi, quali, per citare solo l'ultimo, quello della sequenza sismica di Amatrice Visso e Norcia iniziato il 24 agosto 2016;
    l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è stata sancita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003. Ad oggi si deve amaramente constatare che tale obbligo di verifica in molti casi non è stato assolto, e, laddove sia stato assolto, abbia rilevato una condizione di rischio elevato diffuso. Tali risultati, ignorati a lungo, sono ora sotto le luci della ribalta proprio alla luce dei sopra citati recenti accadimenti e dello sciame sismico che non accenna a finire. E pur permanendo una situazione di rischio, pressoché nessuna decisione viene intrapresa dai soggetti proprietari in termini di prevenzione in relazione alla tutela della vita della popolazione che abitualmente o occasionalmente frequenta tali strutture vulnerabili;
    l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici viene sancito anche dall'Art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 che al comma 4 prevede che entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità 1 per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica,

impegna il Governo:

   a reperire le risorse economiche adeguate al fine di permettere ai Comuni e alle Province, ognuno per le proprie competenze, di chiudere le scuole locate nelle zone sismiche 1 e 2, dando la priorità alle strutture nella zona sismica più pericolosa con indice di vulnerabilità minore, e di trovare strutture alternative idonee per garantire la continuità del servizio scolastico, secondo le seguenti (opportune) scadenze temporali:
    entro l'anno scolastico 2018-2019, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 1 con «Indicatore (numerico) di Rischio minore o uguale a 0,3»;
    entro l'anno scolastico 2019-2020, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 1 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,3 e minore o uguale a 0,7» e tutte le strutture in zona sismica 2 con «Indicatore (numerico) di Rischio minore o uguale a 0,3»;
    entro l'anno scolastico 2020-2021, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 1 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,7 e minore di 1.00» e tutte le strutture in zona sismica 2 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,3 e minore o uguale a 0,7»;
    entro l'anno scolastico 2021-2022, di chiudere tutte le strutture in zona sismica 2 con «Indicatore (numerico) di Rischio maggiore di 0,7 e minore di 1,00».
   a utilizzare le risorse economiche per la realizzazione di scuole di servizio in strutture modulari (cosiddetti MUSP) su aree da identificare da parte dei comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità, dove trasferire la popolazione scolastica a seguito della chiusura delle scuole, fintanto che le stesse non vengano adeguate sismicamente e o demolite e ricostruite, prevedendo che le aree così identificate e urbanizzate con le relative strutture modulari rimarranno di proprietà dei comuni e saranno inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9/804/44. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Rachele Silvestri, Berardini, Zennaro, Grippa, Parisse, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Baldino, Massimo Enrico Baroni, Bella, Carelli, Cubeddu, Daga, De Toma, Flati, Mariani, Ruocco, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Colletti, Corneli, Del Grosso, Torto, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.