• C. 36 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.36 Modifiche all'articolo 563 del codice civile, in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione


XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 36

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifica all'articolo 563 del codice civile, in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a recepire nel codice civile la recente giurisprudenza in materia di rinuncia all'azione di restituzione di beni immobili oggetto di donazione.
  Il tribunale di Pescara, nel 2017, come il tribunale di Torino nel 2014, hanno sancito che la rinuncia del legittimario all'azione di restituzione dell'immobile donato è valida anche se compiuta prima della morte del donante e prima dei venti anni dalla trascrizione della donazione e, se resa con atto notarile, può essere annotata nei registri immobiliari a margine della donazione.
  L'intervento normativo si rende necessario al fine di agevolare la circolazione degli immobili donati, visto che in passato, precedentemente alla recente giurisprudenza citata, gli immobili oggetto di donazione erano meno appetibili a causa della diffidenza delle banche nel concedere i mutui su tali immobili e dei terzi acquirenti.
  Il codice civile, agli articoli 536 e seguenti, dispone, infatti, la cosiddetta quota di legittima per determinati soggetti. Per quota legittima si intende il valore minimo che la legge riconosce ai legittimari e che non può essere leso dalla volontà del defunto né con disposizioni testamentarie né con donazioni fatte dallo stesso in vita.
  Affinché sia assicurata la quota prevista dalla legge in favore dei legittimari il codice civile prevede delle azioni tra loro connesse, l'azione di riduzione e l'azione di restituzione, che consentono la reintegra della quota riservata ai legittimari che siano stati lesi da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate in vita dal de cuius.
  La diffidenza sul mercato immobiliare nei confronti degli immobili donati è causata dal disposto dell'articolo 563 del codice civile che, sostanzialmente, prevede l'inefficacia della trascrizione di trasferimenti dell'immobile donato nei confronti dei legittimari.
  A tale inconveniente il legislatore ha, in parte, ovviato con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, cercando di tutelare i soggetti terzi tramite la previsione del termine di venti anni dalla trascrizione della donazione. Trascorso tale termine il legittimario non può più chiedere al terzo acquirente la restituzione dell'immobile donato, salva l'opposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 563 del codice civile.
  Anche la pratica notarile ha cercato di superare il problema attraverso la rinuncia all'azione di restituzione sull'immobile donato in sede di rogito e, quindi, prima del decorso del termine di venti anni dalla trascrizione della donazione.
  Oggi, alla luce anche della giurisprudenza ricordata, si tratta di sancire tale possibilità nel codice civile. A tale fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge, attraverso l'aggiunta di un comma all'articolo 563 del codice civile, prevede la possibilità di rinuncia all'azione di restituzione sull'immobile donato, da effettuare in forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1350 dello stesso codice.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 563 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «I singoli legittimari possono rinunciare in qualsiasi momento, anche contestualmente all'atto di donazione, all'azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario prevista dal primo comma. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità».