• C. 510 EPUB Proposta di legge presentata il 16 aprile 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.510 Modifica all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'obbligo di iscrizione dei titolari di assegni di ricerca post-laurea e post-dottorato alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 510

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCANI, FIANO, FRAGOMELI, GADDA, GRIBAUDO, MORANI, PAITA, PEZZOPANE, PINI, UNGARO

Modifica all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'obbligo di iscrizione dei titolari di assegni di ricerca post-laurea e post-dottorato alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Presentata il 16 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che l'importo degli assegni sia determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che gli assegni non diano luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti menzionati. L'assegno o borsa di ricerca post-laurea è conferito mediante procedura di valutazione comparativa, a seguito della quale è stipulato un apposito contratto di diritto privato avente le seguenti caratteristiche: non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; l'attività dell'assegnista è strettamente correlata con la realizzazione di un programma di ricerca e si svolge in condizioni di autonomia; l'attività dell'assegnista presenta carattere continuativo, temporalmente definito ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca; al titolare dell'assegno può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa secondo criteri stabiliti dal consiglio di facoltà; generalmente e ove non diversamente previsto, i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista possa a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva della struttura universitaria conferente l'assegno. Agli assegni, secondo quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, specificando, all'ultimo periodo del comma 26, che sono esclusi dall'obbligo all'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, ivi prevista, i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività, il che significa che il destinatario di un assegno di ricerca non riceve alcun tipo di versamento previdenziale. La presente proposta di legge muove dalla necessità di tutelare questa tipologia di contratto, strumento largamente utilizzato dagli atenei e dai vari enti di ricerca, garantendo agli assegnisti maggiori garanzie a livello previdenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei soggetti titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea e post-dottorato».