• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00435/005/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/435/5/CS presentato da GABRIELLA DI GIROLAMO
lunedì 18 giugno 2018, seduta n. 021

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-
legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore
delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016,
premesso che:
il comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere
(costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile
2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti
dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 10
luglio 2018);
l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto
l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la citta` de L'Aquila e l'altro
per i Comuni del cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi
di ricostruzione, Svolgendo tra l'altro un'attivita` di: promozione e
assistenza tecnica della qualita` della ricostruzione; monitoraggio finanziario
e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza dei
fondi; controllo della conformita` e della coerenza urbanistica ed edilizia
delle opere nonche' verifica della coerenza rispetto al progetto approvato
con controlli in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame
delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la
congruita` tecnica ed economica. Il medesimo articolo del decreto-legge
n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di
risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime. La disposizione
citata prevede che al ricordato Ufficio speciale per la ricostruzione
dei Comuni del cratere siano trasferite le competenze degli Uffici territoriali
per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni - i quali vengono
soppressi;
tali Uffici territoriali furono istituiti per effetto dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (articolo 3), che al
fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo
per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione,
pose l'obbligo per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate
con decreto del Commissario delegato) di costituire un Ufficio territoriale
per la ricostruzione (unico per tutta l'area omogenea);
lo stesso comma 32 del citato articolo del decreto-legge n. 148 del
2017, provvede altresi` alla soppressione del Comitato di Area omogenea
con le relative competenze degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione
sopracitati (istituito dall'articolo 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131
del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione
Abruzzo);
siffatte soppressioni sono previste a decorrere dal 1º luglio 2018;
considerato altresi` che:
finche' la soppressione non sia operante, e` comunque il titolare dell'Ufficio
speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestio-
nali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'articolo
67-ter, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012);
una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale puo` peraltro
aprire sportelli in una o piu` sedi degli ex Uffici territoriali, affidando
loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti. Il personale in servizio a
quella data presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree
omogenee, continua a svolgere le attivita` di loro competenza, sotto la direzione
ed il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale, che
ne determina altresi` la sistemazione logistica. Il personale in servizio a
quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato
dai Comuni, e` trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto
in essere;
impegna il Governo:
ad adottare, in sede di attuazione di quanto stabilito al comma 32
dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, ogni iniziativa necessaria
al fine di garantire l'uniformita` tecnico amministrativa delle pratiche
presentate all'Ufficio speciale la ricostruzione;
a valutare lo stato d'avanzamento della ricostruzione dei comuni
colpiti dal sisma 2009 e a riconsiderare la possibilita` di riapertura a pieno
regime dei sopracitati Uffici Territoriali per la Ricostruzione al fine di
mantenere un servizio di prossimita` per i cittadini colpiti e per evitare
il sovraccarico della gestione delle pratiche in capo ad un unico ufficio.
(0/435/5/CS)
Di Girolamo, Di Nicola, Castaldi