• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00021 (3-00021)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00021presentato daMONTARULI Augustatesto diMartedì 19 giugno 2018, seduta n. 17

   MONTARULI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, DEIDDA, LUCA DE CARLO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MOLLICONE, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:

   la legge italiana non prevede il riconoscimento di figli nati sul territorio nazionale da coppia «omogenitoriale»;

   nonostante ciò e il rifiuto degli uffici dell'anagrafe di Torino di attestare il falso, in data 23 aprile 2018 il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha trascritto l'atto di nascita in Italia di un bambino quale figlio di una coppia dello stesso sesso, concepito all'estero con procreazione assistita;

   l'articolo 5 della legge n. 40 del 2004 vieta espressamente l'accesso alle tecniche di procreazione mediamente assistita a coppie dello stesso sesso, mentre l'articolo 12 della medesima legge vieta il ricorso alla surrogazione di maternità, nonché la sua organizzazione o pubblicizzazione;

   con l'articolo 29 della Costituzione la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale;

   l'iniziativa del sindaco Appendino rappresenta, ad avviso degli interroganti, una palese violazione delle norme dell'ordinamento, non colmando alcuna lacuna normativa;

   in ogni caso, il sindaco Appendino e i primi cittadini che successivamente hanno assunto la stessa iniziativa sono intervenuti su una materia che è competenza esclusiva dello Stato;

   pertanto, a prescindere dal merito della vicenda, anche nel caso in cui si ritenga sussistente un vuoto normativo, l'atto in oggetto risulterebbe carente per difetto di competenza;

   in passato alcuni tribunali hanno ordinato la trascrizione degli atti di nascita di bambini su istanza di coppie dello stesso sesso, ma in tali casi le ordinanze dei giudici riguardavano fattispecie relative a provvedimenti emessi in altri ordinamenti, in quanto relativi a minori nati in un Paese straniero, e ne dichiaravano l'efficacia nell'ordinamento italiano;

   in tali casi, tuttavia, al giudice adito era inibito un qualsivoglia autonomo accertamento della compatibilità dei suddetti provvedimenti con la legislazione nazionale, dovendo esprimersi esclusivamente sul mantenimento dello status filiationis conseguito dal minore all'estero;

   nel caso in esame, invece, il provvedimento del sindaco Appendino non è volto a mantenere, bensì ad instaurare lo status filiationis del minore, ad avviso degli interroganti in palese contrasto con le norme di diritto interno e internazionale a tutela dei minori;

   nei provvedimenti de quo prevale, infatti, l'interesse degli adulti a dichiararsi, a giudizio degli interroganti falsamente, genitore naturale del bambino, esercitando un'opzione non prevista dall'ordinamento;

   il Governo non ha ancora provveduto ad annullare gli atti del sindaco Appendino e degli altri sindaci che hanno imitato l'iniziativa –:

   se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza volta ad annullare tutti i provvedimenti di registrazione di nascita in Italia di bambino quale figlio di coppia dello stesso sesso.
(3-00021)