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Atto a cui si riferisce:
C.132 Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
          Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 132

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, LUCASELLI, PRISCO

Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La scelta strategica operata con la legge n. 226 del 2004 (ora confluita nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, modificando il meccanismo dell'alimentazione del personale di truppa da quello basato sulla coscrizione obbligatoria a quello improntato a una personale volontarietà, si è dimostrata di indubbio successo in quanto la riduzione quantitativa degli organici delle Forze armate, conseguente all'introduzione del nuovo modello di difesa professionale, è stata ampiamente compensata dall'alto livello di specializzazione e di efficienza del relativo personale, impiegato, con lusinghieri risultati, in operazioni sempre più delicate in Patria e all'estero.
  In particolare, relativamente agli impegni sul territorio nazionale la disponibilità di personale militare professionale efficiente ha consentito di incrementare le misure di sicurezza dei punti sensibili in funzione antiterrorismo e di partecipare a interventi di concorso con le Forze di polizia, nonché a interventi in caso di pubbliche calamità. All'estero, invece, nei diversi teatri operativi dove operano i contingenti italiani, il contributo assicurato dai nostri militari a sostegno della pace e della sicurezza nelle aree di crisi è da tutti apprezzato e considerato essenziale, così come unanime è la riconoscenza dimostrata per la professionalità e per l'umanità che i militari italiani sanno esprimere a contatto delle popolazioni civili vittime dei conflitti, garantendo loro un quadro di sicurezza e riaccendendo la speranza di una vita normale e di un futuro dignitoso.
  È tuttavia da evidenziare che proprio l'accresciuto impegno dell'Esercito italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione e ricostruzione da un lato e, dall'altro lato, i sempre maggiori e complessi compiti che negli ultimi anni sono stati assolti in Patria dal personale militare, hanno posto in evidenza la necessità di disporre di professionalità non disponibili o presenti in numero troppo esiguo nell'ambito del personale in servizio permanente o, ancora, la cui formazione e permanenza nei ranghi risulterebbero troppo onerose in relazione alle previsioni d'impiego.
  Occorre, poi, considerare l'elevato numero di cittadini italiani che, pur avendo fatto una scelta professionale diversa da quella militare, intendono mettere la propria disponibilità al servizio della Nazione, concorrendo alla difesa delle sue istituzioni, della collettività e dei suoi beni, sia sul territorio nazionale che all'estero.
  Si è manifestata pertanto l'esigenza, riconosciuta ormai pienamente dal punto di vista dottrinale e operativo, di individuare un modello di difesa più flessibile alle esigenze del Paese in cui, accanto a unità composte da personale in servizio permanente, si collochi un bacino di personale appositamente addestrato al quale attingere per assolvere incarichi particolari e per periodi di tempo determinati, selezionando il relativo personale dal mondo civile.
  La scelta operata dalla proposta di legge in esame è proprio quella di istituire un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, formato da reparti periodicamente addestrati, aggregati a reparti già esistenti su base regionale e composti da cittadini italiani – da inquadrare a seconda dei casi come ufficiali, sottufficiali e personale di truppa – che intendano mettere la propria disponibilità al servizio della Nazione, con il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione e secondo i princìpi del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Il personale del citato Servizio sarà arruolato previa accurata selezione psico-fisica attitudinale dell'aspirante arruolato e partecipazione ad un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata (articolo 2).
  Al fine di favorire la tempestività dell'impiego operativo, il personale appartenente al predetto Servizio sarà richiamato annualmente per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo, corrispondenti al reparto di appartenenza (articolo 4).
  Gli appartenenti al Servizio dovranno presentarsi ogni qualvolta saranno convocati da parte del comando da cui dipendono, con l'indicazione del periodo di richiamo, del suo inizio e della ragione del richiamo (articolo 5).
  Apposite norme sono poi previste per incentivare il personale civile all'arruolamento nel Servizio con particolare riferimento, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro. Infine, sono previsti sia incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione, sia agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi del medesimo Servizio, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione.
  I volontari che sono lavoratori autonomi avranno, inoltre, diritto di percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di servizio, mentre per il personale del Servizio privo di occupazione al momento del richiamo in servizio sarà corrisposta, relativamente ai citati periodi di impiego, un'indennità corrispondente a quella prevista per il grado militare di inquadramento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione).

  1. Al fine di garantire uno strumento di difesa più flessibile alle esigenze del Paese, nonché di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), con il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione e secondo i princìpi di cui all'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Possono essere arruolati nel SNM i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 che intendono concorrere alla difesa delle istituzioni, della collettività e dei beni della Patria, sul territorio nazionale e all'estero.
  3. Il SNM è costituito in reparti aggregati a reparti già esistenti su base regionale, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa maschile e femminile.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1, concernenti, tra l'altro, le modalità di accesso al SNM, la sua articolazione interna e lo status giuridico ed economico del relativo personale, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.
(Reclutamento).

  1. Il Ministro della difesa definisce annualmente le entità numeriche di personale da reclutare come ufficiali, sottufficiali e truppa nel SNM, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle medesime Forze armate, dei possibili impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione.
  2. Il personale del SNM è reclutato su base esclusivamente regionale. Il Governo, nell'ambito della delega stabilita dall'articolo 1, prevede che l'arruolamento nel SNM avvenga previa:

  a) accurata selezione psico-fisica attitudinale dell'aspirante arruolato, diretta all'accertamento dell'idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità del SNM;

  b) partecipazione a un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata.

  3. I corsi di cui alla lettera b) del comma 2, disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tengono conto del differente grado di conoscenza militare posseduto dalle diverse categorie di soggetti che possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM.

Art. 3.
(Requisiti per l'arruolamento).

  1. Possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM:

   a) gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa collocati nella riserva o in congedo;

  b) coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva;

  c) coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, e dei relativi decreti legislativi;

  d) i cittadini italiani che sono in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.

  2. Costituiscono altresì requisiti essenziali per l'arruolamento nel SNM la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i diciotto e i sessanta anni e l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere a), b) e d), del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
  3. Tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso nelle singole Forze armate, il Governo, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, può individuare ulteriori requisiti essenziali ai fini dell'arruolamento nel SNM.

Art. 4.
(Addestramento e impiego operativo).

  1. Al fine di favorire la tempestività dell'impiego operativo, il personale arruolato nel SNM è richiamato annualmente per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo, corrispondenti al reparto di appartenenza.
  2. I reparti del SNM sono addestrati in centri di addestramento regionale organizzati ai sensi di quanto previsto da un regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. La mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal SNM.

Art. 5.
(Chiamata in servizio).

  1. Gli arruolati nel SNM hanno l'obbligo di presentarsi quando sono convocati dal comando da cui dipendono, con l'indicazione del periodo di richiamo, del suo inizio e della ragione del richiamo. La convocazione deve pervenire al personale richiamato tra il trentesimo giorno e il quarto giorno precedente all'inizio del periodo di richiamo. La mancata presenza alla convocazione senza giustificato motivo comporta la rinuncia all'arruolamento nel SNM.
  2. Gli arruolati nel SNM, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento di attività operative o di formazione, sono sottoposti alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare.

Art. 6.
(Funzioni).

  1. Il personale arruolato nel SNM svolge inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per la promozione a funzioni più elevate, prevedendo i requisiti e le condizioni, in particolare quelli riguardanti la durata minima della partecipazione, necessari per l'avanzamento al grado superiore.

Art. 7.
(Diritti).

  1. Nei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, il Governo prevede apposite norme concernenti lo stato giuridico degli arruolati nel SNM, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che il personale arruolato nel SNM che partecipa alle attività operative e di addestramento ha diritto:

    1) al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

    2) al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

   b) prevedere incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione;

   c) prevedere agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione.

  2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, ai volontari che sono lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento di attività operative o di formazione. Nei confronti dei dipendenti pubblici l'intero trattamento economico e previdenziale è totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; per i dipendenti privati, tale trattamento è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei citati lavoratori dipendenti arruolati come volontari nel SNM sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro ai sensi del presente comma.
  3. I volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori autonomi hanno diritto di percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettere b) e c). Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.
  4. Al personale arruolato nel SNM privo di occupazione al momento del richiamo in servizio è corrisposta, relativamente ai periodi di impiego nelle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), un'indennità corrispondente a quella prevista per il grado militare di inquadramento.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.