C. 508 EPUB Proposta di legge presentata il 13 aprile 2018
Atto a cui si riferisce:
C.508 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 508
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CENNI, PAGANI, CANTINI, LA MARCA, BRAGA, GRIBAUDO, PICCOLI NARDELLI, FREGOLENT, CARNEVALI, VERINI, POLLASTRINI, GIORGIS, CARLA CANTONE, DE MARIA, CIAMPI, ENRICO BORGHI, PEZZOPANE, INCERTI, UNGARO, SERRACCHIANI, NOJA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia
Presentata il 13 aprile 2018
Onorevoli Colleghi! — La parità fra uomo e donna è tutelata, in ogni aspetto ed in ogni contesto, dalla Costituzione italiana e dal Trattato sull'Unione europea; si tratta di princìpi che trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali e nei valori costitutivi del diritto nazionale ed europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse al genere.
L'Unione europea, nel corso degli anni, ha infatti rafforzato questi indirizzi, in particolare con il Trattato di Amsterdam del 1997 e con la Carta delle donne del 2012.
Il Consiglio d'Europa ha poi adottato nel novembre 2013, una «Strategia sulla parità di genere 2014-2017», con l'obiettivo di conseguire il progresso e l'emancipazione delle donne e quindi l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza di genere nei propri Stati membri.
Recentemente la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea ha ribadito la necessità di perseguire politiche anche nazionali per ottenere una reale ed efficace parità di genere.
Per monitorare questo effettivo riconoscimento di diritti la Commissione europea pubblica con cadenza annuale un rapporto specifico sulla tematica focalizzandosi sui livelli occupazionali delle donne e sulle loro retribuzioni, sulla loro partecipazione alle posizioni manageriali ed ai processi decisionali politici; in tale rapporto viene data inoltre particolare attenzione anche alle violenze, di ogni natura, subite dalle donne. L'ultimo report pubblicato evidenzia ancora notevoli gap e problematiche in ogni ambito di analisi preso in considerazione.
Il nostro Paese, nella scorsa legislatura, ha varato provvedimenti e misure per favorire la situazione economica e sociale delle donne e per contrastare i fenomeni di violenze. Nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, sono stati promossi interventi volti a dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo), completando così il percorso avviato con le modifiche alla disciplina elettorale comunale.
Anche il tema della parità di genere nel mondo del lavoro è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione vanno ricordate, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (anche attraverso un bonus per servizi di babysitting) e il supporto alla genitorialità, le disposizioni per il contrasto delle cosiddette dimissioni in bianco e l'introduzione di uno speciale congedo per le donne vittime di violenza di genere. Durante la scorsa legislatura è stato inoltre introdotto il reato di «femminicidio», che inasprisce le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, ed è stato emanato il Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e per lo stanziamento di risorse per il supporto delle vittime.
Nonostante queste norme e misure innovative l'Italia presenta numerose criticità per ciò che concerne l'effettiva parità di genere.
È con queste finalità che riteniamo necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia le seguenti finalità:
svolgere indagini sulla reale condizione economica e sociale delle donne, con particolare riferimento agli anni della crisi economica e ai cambiamenti intervenuti;
monitorare la concreta attuazione degli indirizzi europei sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea;
accertare i risultati ottenuti con le modifiche normative degli ultimi anni e rilevare le possibili carenze della normativa vigente rispetto alla effettiva parità di genere in ogni ambito della società;
valutare, in continuità con l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio istituita al Senato nella scorsa legislatura, se la normativa vigente su tale fenomeno sia effettivamente efficace;
esaminare la corretta e rispettosa rappresentazione dell'immagine delle donne nei media, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, al fine di evitare effetti lesivi dell'immagine delle donne e la riproposizione di stereotipi culturali di genere;
accertare il livello di attenzione, la strumentazione a disposizione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti al fine di assicurare il rispetto della parità di genere;
verificare lo stato di attuazione della sperimentazione dei bilanci di genere, introdotta nella riforma della legge di bilancio, che obbliga il Ministero dell'economia e delle finanze alla presentazione di una relazione annuale alle Camere per riferire sulla sperimentazione e sui risultati del bilancio di genere nella pubblica amministrazione e negli enti locali;
verificare lo stato di approfondimento e le analisi aggiornate sulla condizione delle donne in Italia svolte da enti pubblici e privati, università e istituti di ricerca;
monitorare i casi di dimissioni volontarie delle donne nel primo anno successivo al parto, a livello di regioni, province e comuni, utilizzando i dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto significativi del livello dei servizi di assistenza per la prima infanzia e della difficoltà delle lavoratrici di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro. Il monitoraggio è effettuato prestando particolare attenzione all'età delle donne che ricorrono alle dimissioni volontarie e alla presenza di uno o più figli al momento delle dimissioni;
verificare la penalizzazione in termini di progressione di carriera della scelta più o meno volontaria del ricorso al lavoro a tempo parziale e del conseguente rischio di povertà soprattutto in età avanzata;
verificare la condizione delle donne e delle ragazze immigrate in Italia, la loro condizione lavorativa, culturale, sociale, di accesso all'istruzione, anche al fine di promuovere una corretta integrazione ed il rispetto dei loro diritti coerentemente con i princìpi dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dei trattati internazionali;
proporre soluzioni di carattere legislativo ed amministrativo per rimuovere ogni ostacolo e promuovere ogni azione utile per realizzare una piena cittadinanza di genere in ogni ambito della società.
La presente proposta di legge è composta da sei articoli: l'articolo 1 è dedicato all'istituzione ed alle funzioni della Commissione; l'articolo 2 si occupa della composizione della Commissione prevedendo 15 senatori e 15 deputati; gli articoli 3 e 4 riguardano le modalità di svolgimento delle audizioni e l'acquisizione di atti e documenti; l'articolo 5 disciplina gli obblighi dei commissari sul segreto d'ufficio, mentre l'articolo 6 norma l'organizzazione interna dell'organismo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne italiane, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini sulla reale condizione economica e sociale delle donne nel contesto nazionale, con particolare riferimento agli anni della crisi economica e ai cambiamenti intervenuti;
b) monitorare la concreta attuazione della risoluzione 2016/2249(INI) del Parlamento europeo, del 14 marzo 2017, sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, comparando la situazione italiana con quella degli altri Paesi europei ed extraeuropei;
c) accertare i risultati ottenuti con le modifiche normative degli ultimi anni e rilevare le possibili carenze della normativa vigente rispetto all'effettiva parità di genere in ogni ambito della società a partire dai processi di empowerment, dalle dinamiche delle retribuzioni salariali e dall'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, con particolare riferimento alle giovani donne, ai loro percorsi di studio, alla loro formazione per l'accesso al mercato del lavoro, alla loro carriera e alle motivazioni della loro uscita da tale mercato, agli strumenti di conciliazione e condivisione, alla diffusione del welfare aziendale, alle modifiche intervenute nelle aziende private; alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici;
d) valutare, in continuità con l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di cui alla deliberazione 18 gennaio 2017 del Senato della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, se la normativa vigente sul fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne sia realmente efficace rispetto alla prevenzione, al contrasto e al sostegno delle vittime e i possibili ambiti di ulteriore miglioramento;
e) esaminare, anche alla luce delle direttive, degli atti e dei documenti dell'Unione europea e in particolare della risoluzione 2017/2210(INI) del Parlamento europeo, del 17 aprile 2018, sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea, la corretta e rispettosa rappresentazione dell'immagine delle donne nei media, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, al fine di evitare effetti lesivi dell'immagine delle donne e la riproposizione di stereotipi culturali di genere; verificare altresì lo stato di attuazione degli indirizzi contenuti nelle norme nazionali sull'educazione e sulla cultura di genere nei programmi formativi;
f) accertare il livello di attenzione, la strumentazione a disposizione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti al fine di assicurare il rispetto della parità di genere e di promuovere la crescita sociale ed economica delle donne;
g) verificare lo stato di attuazione della sperimentazione dei bilanci di genere a livello statale e negli enti locali e le azioni in termini di politiche pubbliche conseguenti;
h) verificare lo stato di approfondimento e le analisi aggiornate sulla condizione delle donne in Italia svolte da università, istituti di ricerca pubblici e privati, fondazioni culturali e sociali, nonché l'accesso a banche di dati esistenti sulle condizioni economiche e sociali delle donne;
i) monitorare i casi di dimissioni volontarie delle donne nel primo anno successivo al parto, a livello di regioni, province e comuni, utilizzando i dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto significativi del livello dei servizi di assistenza per la prima infanzia e della difficoltà delle lavoratrici di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro. Il monitoraggio è effettuato prestando particolare attenzione all'età delle donne che ricorrono alle dimissioni volontarie e alla presenza di uno o più figli al momento delle dimissioni;
l) verificare la penalizzazione in termini di progressione di carriera della scelta più o meno volontaria del ricorso al lavoro a tempo parziale e del conseguente rischio di povertà soprattutto in età avanzata;
m) verificare la condizione delle donne e delle ragazze immigrate in Italia, la loro condizione lavorativa, culturale, sociale, di accesso all'istruzione, anche al fine di promuovere una corretta integrazione ed il rispetto dei loro diritti coerentemente con i princìpi dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dei trattati internazionali;
n) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di rimuovere ogni ostacolo e di promuovere ogni azione utile per realizzare una piena cittadinanza di genere in ogni ambito della società nonché di consentire alle donne un reale ed efficace accesso ad ogni opportunità di evoluzione sociale, culturale ed economica.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione contenuto nella relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata il 23 settembre 2014 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 19 luglio 2013, n. 87.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.